Che cos’è la Mediazione Familiare?

 

La MF è un percorso volontario, a meno che non ci sia un invio diretto da parte del Tribunale (è sempre un invito da parte del Giudice, ma non un obbligo), in cui un mediatore neutrale e imparziale, aiuta i due mediandi, che sono nella fase della separazione o del divorzio o che necessitano di rivedere gli accordi, in una di queste due fasi, per ciò che concerne la gestione dei figli minori, al fine di garantire loro il diritto di visita e di frequentazione di entrambi.

Ha come obiettivo la riduzione/superamento del conflitto, per poter pervenire a degli accordi condivisi, che prendano in esame la riorganizzazione della vita familiare e la cura dei figli, come conseguenza di una ristrutturazione della relazione genitoriale.

Quello che non deve essere perso di vista, nei momenti di crisi è che si è Genitori per sempre.

Si cessa di essere coniugi e si rimane per sempre genitori: in questa nuova visione va riorganizzata la vita della famiglia in crisi.

La mediazione familiare affronta il conflitto dovuto alla separazione, la quale rappresenta un evento doloroso carico di sofferenze, delusioni, rabbia, sensi di colpa, smarrimento, specialmente quando ci sono figli di mezzo.

A volte il conflitto è inevitabile, nessuno lo mette in dubbio, ma può essere eliminato o meglio trasformato in opportunità di cambiamento, questo è possibile.

Chi è il Mediatore familiare?

Fino al 15/11/2023, in cui è entrato in vigore il DM n. 151,  esistevano Mediatori F. non qualificati e non certificati e, anche Mediatori F. qualificati, oggi i Mediatori devono essere Qualificati e certificati infatti, quella del Mediatore è una Professione Regolamentata (Direttiva UE) e una professione il cui accesso o il diritto ad esercitare è subordinato al possesso di una specifica qualifica professionale (titolo di formazione, attestato di competenza e/o esperienza professionale).

Per poter esercitare la professione, oltre ai requisiti di onorabilità (art. 3) il professionista deve essere in possesso (artt. 3/4/5 comma 6 art. 5 DM 151)

  • Del diploma di laurea, almeno triennale nell’area disciplinare umanistico-sociale, di cui all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 30/12/2020, n. 942 o altro titolo equivalente o equipollente per legge
  • Di un attestato rilasciato dalle associazioni professionali iscritte alla II Sezione dell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi degli art. 7/8 della L. n. 4 del 2013
  • Di una certificazione di conformità del singolo professionista alla normativa tecnica UNI 11644, ai sensi dell’art. 9 della L. 4 del 2013, rilasciata da organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 09/07/2008
  • Deve portare avanti un aggiornamento professionale continuo (almeno 10 h all’anno), nelle materie di cui al comma 5, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e comprende attività laboratori ali da svolgersi in presenza, su casi teorico-pratici

Nel DM 151 si afferma” Il Mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cassazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo.

 Il Mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente ”.

Qual è il ruolo del Mediatore Familiare?

Il mediatore è un professionista qualificato, che facilita la comunicazione e il dialogo tra i genitori, ma non impone nessuna soluzione e non esprime nessun giudizio.

Che cosa non è consentito fare al Mediatore?

  1. Assumere l’incarico in MF che coinvolgono interessi propri o di familiari , entro il secondo grado o dei suo affini, oppure di persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti con cui ha causa pendente, grave inimicizia, rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti di cui è tutore, curatore, procuratore o agente.
  2. Erogare ai mediandi servizi che erogano dallo specifico ambito della mediazione familiare
  3. Far pressione sui mediandi per ottenere la loro adesione ad un progetto non concordato liberamente
  4. Offrire o accettare doni, richieste e favori dai mediandi, dalle parti, o dai loro avvocati o da altre persone coinvolte direttamente o indirettamente nel percorso di mediazione.

Che cosa non è la MF?

Non è terapia di coppia, non è un percorso/processo giudiziario, bensì uno spazio protetto per riaprire il dialogo fra i mediandi/genitori, finalizzato alla promozione dell’ascolto attivo, reciproco, e alla ricerca di accordi che prevedano il rispetto dei bisogni di tutti ma, in modo particolare, del figlio/i, infatti si parla di win to win e non win to lose.

Che cosa sta a significare questa affermazione?

Questa ci sta ad indicare che entrambi i genitori raggiungono un accordo che soddisfa i loro bisogni e interessi, attraverso un accordo condiviso, che li porta a creare una nuova alleanza genitoriale, piuttosto che portare avanti una competizione win to lose o you lose you lose,. Pertanto l’obiettivo è quello di trasformare il conflitto in collaborazione, focalizzando l’attenzione sui bisogni primari dei figli, in modo da pervenire ad un esito positivo per tutti ma, soprattutto per i minori.